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A norma dell'art. 84 decreto-
Si tratta di un procedimento stragiudiziale, nell'ambito del quale un terzo imparziale, denominato "mediatore", tenta di porre fine alla res litigiosa facilitando le parti al raggiungimento di un accordo.
Entrambe le parti partecipano con l'assistenza di un avvocato.
La domanda di mediazione è presentata mediante apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il costo è generalmente di euro 40 oltre Iva, cui, in caso di consenso di entrambe le parti alla prosecuzione della procedura, si aggiungeranno le idennità previste dall'organismo di conciliazione prescelto.
Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, l'organismo di conciliazione convoca le parti interessate per un primo incontro avanti il mediatore designato onde vagliare la disponibilità al raggiungimento di un accordo.
Se una parte non partecipa all'incontro ovvero dichiara di non voler aderire alla mediazione, viene redatto relativo processo verbale negativo e la procedura ha termine.
E' sempre bene partecipare al primo incontro preliminare, seppur al solo fine di dichiarare di non voler aderire alla procedura di mediazione, in quanto la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 comma V d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, modificto dall'art. 2 comma 35-
Se le parti prestano il loro consenso alla procedura di mediazione, il mediatore cerca un accordo amichevole ai fini della definizione della controversia.
Su richiesta delle parti il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo, che costituisce titolo esecutivo ai fini della sua esecuzione coattiva.
Se, invece, la conciliazione fallisce, viene redatto verbale negativo.
Quest'ultimo, così come il verbale che attesta al primo incontro il mancato consenso della parte alla procedura di mediazione, soddisfa la condizione di procedibilità prescritta ex lege ai fini del successivo esperimento dell'azione giudiziale.
Come detto, la procedura di mediazione ha costi variabili a seconda del valore della controversia e delle relative indennità previste dall'organismo di conciliazione scelto.
Ad ogni modo, tutti gli atti sono esenti dall'importa di bollo e da ogni altra tassa, il verbale di accordo per un valore inferiorea euro 50.000,00 è esente dall'imposta di registro, e le parti hanno diritto a un credito di imposta fino a euro 500,00 per il pagamento delle indennità dovute all'organismo di conciliazione.
Inoltre, coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al gratuito patrocinio, possono presentare all'organismo di conciliazione relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà onde beneficiare della gratuità della procedura.
(a cura dell'Avv. Alessandra Canafoglia Venturini -