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La riforma del condominio, introdotta con la legge n. 220/2012, ha reso piu' stringente e rigorosa la disciplina in ordine al recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi.
Anzitutto è prescitto all'amministratore di condominio di agire per la riscossione dei contributi entro sei mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, a pena di irregolarità nella gestione e conseguente revoca del mandato.
A norma del novellato art. 63 comma 1 disp. att. al codice civile, inoltre, l'amministratore può a tal fine chiedere ed ottenere dal Giudice compentente, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione del debitore, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
Sarà sufficiente allegare al ricorso per decreto ingiuntivo l'ultimo piano di riparto, seppur preventivo, deliberato dall'assemblea condominiale e la relativa diffida ad adempiere.
Legittimato passivo è sempre il proprietario dell'immobile.
Il provvedimento monitorio così ottenuto dovrà essere notificato al debitore entro sessanta giorni dalla sua emissione, e quest'ultimo potrà proporre opposizione entro i successivi quaranta giorni; in difetto di opposizione il provvedimento diviene definitivamente esecutivo e non piu' contestabile.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto azione monitoria, non è soggetto al preventivo esperimento della procedura di mediazione ex art. 84 decreto-
Tuttavia, in caso di opposizione del debitore, alla prima udienza il Giudice, se le parti non vi hanno ancora provveduto, ordina la attivazione della procedura di mediazione rinviando l'udienza all'esito di essa.
Si precisa che l'opposizione proposta dal condomino moroso non può concernere l'illegittimità delle spese pretese, in quanto tale questione deve essere sollevata mediante rituale opposizione alla relativa delibera assembleare ex art. 1137 codice civile.
Infatti, finchè la delibera assembleare che approva le spese non è annullata, essa spiega i suoi effetti vincolanti nei confronti di tutti i condomini.
Si segnala, in ultimo, l'introduzione dell'obbligo per l'amministratore di condominio di comunicare ai creditori insoddisfatti che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi affichè possano agire direttamente nei confronti di quest'ultimi.
(a cura dell'Avv. Alessandra Canafoglia Venturini -